I termini di trasmissione saranno:
- 30 giorni per aziende che utilizzano un software per la contabilità computerizzata ad esclusione delle operazioni di arricchimento e di lavorazione dei mosti con titolo inferiore all’8% non denaturati
- 30 giorni per le aziende che producono meno di 1000 hl di vino prevalentemente con uve aziendali. Sono escluse le operazioni di arricchimento con dichiarazione cumulativa per periodo e ottenimento/detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% in volume non denaturati.
Tutti gli alti termini vanno dal giorno stesso a 3 giorni per le operazioni di entrata, uscita, imbottigliamento, pratiche enologiche (esclusi arricchimenti) lavorazioni
La fase sperimentale finirà il 31/12/2016, quindi a partire da quella data sara’ obbligatorio tenere esclusivamente il registro telematico.
Chi sono gli operatori coinvolti dalla riforma
Saranno obbligati ad ottemperare a questo adempimento tutti coloro che svolgono attività imprenditoriali o commerciali che per la loro attività detengono prodotti vitivinicoli. L’obbligo riguarderà anche i proprietari di stabilimenti o depositi che effettuano operazioni per conto di terzi e gli stabilimenti di produzione e imbottigliamento dell’aceto.
Chi sono gli operatori esentati:
Commercianti all’ingrosso
Rivenditori di Bevande
I vitivoltori non vinificatori
I vettori o gli spedizionieri che detengono vini confezionati
Stabilimenti enologici di capacità inferiore a 50 ettolitri